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Financial Services Ombudsman

FAQ

FAQ – Domande frequenti

Oltre alla mediazione (art. 75 LSerFi), un organo di mediazione riconosciuto dal DFF pubblica un rapporto annuale di attività (art. 86 LSerFi), decide in merito all’ammissione o all’esclusione di una impresa (art. 82 LSerFi) e informa e scambia informazioni nell’ambito della vigilanza sul mercato (art. 83 e 88 LSerfi).

Si vedano anche il rapporto della Banca Mondiale e le linee guida dell’UE sulla gestione dei reclami.

Fornitori di servizi finanziari ai sensi della Legge sui servizi finanziari (LSerFi) che offrono, in Svizzera o dalla Svizzera, servizi o strumenti finanziari destinati a clienti privati ai sensi dell’art. 4 LSerFi (compresi i clienti privati “opt-out” ai sensi dell’art. 5 LSerFi) devono affiliarsi a Mediazione Commerciale/LSerFi prima di iniziare la loro attività in Svizzera.

La Mediazione Commerciale rientra anche nei requisiti di governance, gestione del rischio e controllo interno della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi).

La Mediazione Lavoro fa parte della gestione dei conflitti e della tutela della salute sul lavoro. Affiliandosi alla Mediazione Lavoro, il datore di lavoro affiliato mette a disposizione una persona di fiducia e un’alternativa alla conciliazione, ai procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi.

Vedere anche : 

Contattare semplicemente la Hotline di FINSOM.

FINSOM è competente per trattare le richieste di mediazione dei clienti o dei dipendenti delle imprese affiliate alla Mediazione Commerciale e/o alla Mediazione Lavoro.

Secondo i regolamenti di FINSOM, le imprese affiliate sono obbligate a informare i loro clienti e/o dipendenti della loro affiliazione:

  • All’inizio di un rapporto d’affari o di lavoro
  • In caso di reclamo
  • In qualsiasi momento su loro richiesta

FINSOM non pubblica un elenco di fornitori di servizi affiliati. Tuttavia, se le informazioni di cui sopra non vengono fornite dal fornitore di servizi finanziari, vi preghiamo di contattarci.