Financial Services Ombudsman

FAQ

FAQ – Domande frequenti

FINSOM è competente per trattare le richieste di mediazione dei clienti o dei dipendenti delle imprese affiliate alla Mediazione Commerciale e/o alla Mediazione Lavoro.

Secondo la legge e i regolamenti di FINSOM, le imprese affiliate sono obbligate a informare i loro clienti e/o dipendenti della loro affiliazione:

  • All’inizio di un rapporto d’affari o di lavoro
  • In caso di reclamo
  • In qualsiasi momento su loro richiesta

FINSOM non pubblica un elenco di fornitori di servizi affiliati. Tuttavia, se le informazioni di cui sopra non sono fornite dal fornitore di servizi finanziari:

Oltre alla mediazione (art. 75 LSerFi), un organo di mediazione riconosciuto dal DFF pubblica un rapporto annuale di attività (art. 86 LSerFi), decide in merito all’ammissione o all’esclusione di una impresa (art. 82 LSerFi) e informa e scambia informazioni nell’ambito della vigilanza sul mercato (art. 83 e 88 LSerfi).

Come di consueto, il diritto svizzero rimane fedele a una regolamentazione per principi. Per interpretare le disposizioni della LSerFi o per comprendere il ruolo dell’organo di mediazione e il suo mandato legale, è necessario leggere il rapporto 2012 della Banca Mondiale sulla mediazione nel settore finanziario, che costituisce una base principale della regolamentazione svizzera.

Il finanziamento di un’infrastruttura di base necessaria per la gestione delle affiliazioni e l’obbligo di informazione dell’organo di mediazione (art. 83 LSerFi), indipendentemente dal numero di procedimenti, è condiviso collettivamente dalle imprese affiliate nel rispetto del principio di causalità (art. 80 LSerfi).

Ogni impresa finanzia anche le procedure che la riguardano. Secondo l’art. 75 LSerFi, la procedura di mediazione deve essere poco costosa o addirittura gratuita per il cliente. Dovrebbe anche essere più economico di un procedimento legale per l’impresa.

FINSOM applica questi principi sia alla Mediazione Commerciale che alla Mediazione Lavoro.

L’onere inverso, il fondo per le spese processuali e il tribunale arbitrale, strumenti molto controversi durante la consultazione, sono stati abbandonati, gli ultimi due a favore di una regolamentazione più moderata degli onorari. La norma sull’applicazione collettiva della legge (procedura di regolamento di gruppo e azione collettiva) non dovrebbe essere limitata ai fornitori di servizi finanziari, motivo per cui viene presa in considerazione nel contesto dell’attuazione della mozione 13.3931 (Birrer-Heimo) da parte del Parlamento. D’altro canto, si stanno rafforzando gli organi di mediazione. Secondo il LSerFi, tutti i fornitori devono anche aderire a un organismo di mediazione già esistente o da istituire.

Per ulteriori informazioni

Secondo la legge, la procedura di mediazione deve essere poco costosa o addirittura gratuita per il cliente. Ciò lascia agli organi di mediazione la scelta di addebitare o meno un contributo simbolico al cliente.

Lo scopo principale di un contributo finanziario da parte del cliente sarebbe quello di combattere le rivendicazioni abusive. FINSOM si astiene dal fissare un contributo finanziario al cliente, tra l’altro per i seguenti motivi:

  • Tali onorari possono scoraggiare i clienti dal ricorrere all’organo di mediazione, che non è l’obiettivo della legge.
  • La legge stabilisce condizioni sufficienti per evitare reclami o richieste di mediazione abusive da parte dei clienti.