Mediazione Commerciale - LSerFi
Principio
Le controversie su pretese giuridiche tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari sono risolte, per quanto possibile, da un organo di mediazione nell’ambito di una procedura di mediazione.
Tra l’altro, la Mediazione commerciale è prevista dalle disposizioni sulla protezione degli investitori applicabili al settore finanziario svizzero secondo la Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e Legge sugli istituti finanziari (LIsFi).
Oggetto
L’oggetto della Mediazione Commerciale può riguardare vere e proprie controversie relative a reclami, ma anche qualsiasi tipo di diritto legittimo, come il diritto alla consegna dei documenti, alla protezione dei dati o al rispetto delle regole di trasparenza o di condotta.
Condizioni di accesso
Una domanda di Mediazione Commerciale può essere accolta in ogni momento se:
- È stata presentata secondo le direttive stabilite nel regolamento di procedura di FINSOM o con il modulo da questi messo a disposizione.
- Il cliente rende verosimile di aver precedentemente informato l’impresa sul proprio punto di vista e di aver cercato di trovare un accordo.
- Non è palesemente abusiva.
- Non è già stata svolta una procedura di mediazione riguardante la stessa causa.
- Né un’autorità di conciliazione, né un’autorità giudiziaria, né un tribunale arbitrale, né un’autorità amministrativa è o è stata investita della causa.
Le domande che non soddisfano le condizioni di ammissione sono respinte.