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Limitazione dell’obbligo di affiliazione a un organo di mediazione – Esentati

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) invita il Consiglio federale a porre in vigore già dal 1° febbraio 2021 la limitazione dell’obbligo di affiliazione a un organo di mediazione che il Parlamento ha adottato nel quadro della legge TRD.

Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha licenziato la legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (TRD, «distributed ledger technology»). La legge mantello adegua in modo mirato diverse leggi federali al fine di perfezionare le condizioni che consentono alla Svizzera di svilupparsi come centro di punta innovativo e sostenibile per le imprese attive nel settore della TRD e della blockchain.

Nelle deliberazioni sulla legge mantello TRD, il Parlamento ha anche adottato modifiche della legge sui servizi finanziari e della legge sugli istituti finanziari per quanto riguarda l’obbligo di affiliazione a un organo di mediazione. In base a tali modifiche, ora dovranno affiliarsi a un organo di mediazione soltanto i fornitori di servizi finanziari che forniscono servizi a clienti privati. I fornitori che forniscono servizi finanziari esclusivamente a clienti istituzionali o professionali (esclusi i clienti privati facoltosi che si sono dichiarati clienti professionali) sono esonerati da quest’obbligo. Gli istituti finanziari che non forniscono servizi finanziari ne sono comunque già esclusi.

In base alla situazione giuridica attuale, tutti i fornitori di servizi finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione entro il 25 dicembre 2020. Affinché i fornitori di servizi finanziari che forniscono servizi finanziari esclusivamente a clienti istituzionali o professionali non siano tenuti ad affiliarsi provvisoriamente a un organo di mediazione per poi essere nuovamente esonerati da quest’obbligo soltanto pochi mesi dopo, è necessario porre in vigore quanto prima la limitazione dell’obbligo di affiliazione adottata dal Parlamento. Considerata la scadenza del termine di referendum, la data di entrata in vigore è fissata al 1° febbraio 2021. Poiché per i fornitori di servizi finanziari che forniscono servizi finanziari esclusivamente a clienti istituzionali o professionali l’obbligo di affiliazione sarebbe contrario alla volontà del legislatore, è stato convenuto con la FINMA che la stessa non lo applicherà nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

La decisione del Consiglio federale è prevista a metà dicembre 2020. Per offrire una maggiore sicurezza di pianificazione al settore, il DFF ha deciso di comunicare su questo tema già ora.

Fonte: Comunicazione ufficiale DFF