Mediazione
Competenza
FINSOM è un ufficio di mediazione (o “organo di mediazione”) di utilità pubblica che si occupa principalmente dei reclami di clienti (persone fisiche o giuridiche) o dipendenti insoddisfatti con un’impresa o un datore di lavoro operante nel settore finanziario svizzero. FINSOM può anche trattare i reclami di un’impresa o di un datore di lavoro relativi a un cliente o a un dipendente.
In qualità di organo di mediazione, FINSOM fornisce a clienti, dipendenti, imprese e datori di lavoro informazioni generali sulla gestione dei reclami e sulla risoluzione di conflitti o controversie nel settore finanziario svizzero. Se le seguenti condizioni d’accesso sono soddisfatte, FINSOM può anche condurre una mediazione su richiesta unilaterale o comune delle parti.
Nota bene: FINSOM non è un’autorità di vigilanza, di polizia, giudiziaria o amministrativa e non fornisce consulenza finanziaria, legale o di altro tipo, non conduce indagini, non rappresenta parti in causa né emette sentenze o sanzioni. Le informazioni fornite da FINSOM non devono essere interpretate o utilizzate come tali. Inoltre, gli scambi con FINSOM sono confidenziali e non possono essere condivisi con altre persone, comprese una controparte e le autorità.
Condizioni di accesso
Un reclamo o una richiesta di mediazione può essere presentata da un cliente (privato, professionale o istituzionale) o da un dipendente e/o da un’impresa o un datore di lavoro affiliato.
Per essere ammessi alla mediazione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Il reclamo o la domanda deve essere presentato secondo le istruzioni di FINSOM.
- Il conflitto o la controversia deve coinvolgere un’impresa o un datore di lavoro affiliato alla Mediazione Commerciale/LserFi o alla Mediazione Lavoro/LL di FINSOM.
- Il richiedente deve dimostrare di aver informato la controparte del suo punto di vista e di aver cercato di raggiungere un accordo con lei, o avere un buon motivo per non farlo.
- Il reclamo o la domanda non deve essere manifestamente abusivo.
- Una mediazione non appare a priori priva di possibilità di successo.
- Se nessuna autorità di conciliazione, tribunale, tribunale arbitrale o autorità amministrativa è o è stata investita del caso, e se la mediazione non è già stata condotta nello stesso caso, la domanda può essere unilaterale. In caso contrario, la domanda deve essere comune e ogni procedimento giudiziario o arbitrale deve essere sospeso durante la mediazione.
Esame preliminare
Al ricevimento di un reclamo o di una richiesta di mediazione, FINSOM effettua un’esame preliminare per verificare la sussistenza delle condizioni di accesso di cui sopra. In caso di rifiuto, FINSOM tenta (per quanto possibile) di indirizzare il richiedente a un organo di mediazione competente (se esiste), a un’autorità competente o a un approccio più appropriato. Se la domanda è ammissibile, FINSOM prende le misure opportune per organizzare la procedura di mediazione.